Vediamo nel dettaglio cosa cambia per il Superbonus 110% e quali sono le modifiche introdotte dal Decreto Governance e Semplificazioni
Aggiornamento del 31 maggio 2021_Il 28 maggio 2021 e' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Governance e Semplificazioni di cui e' disponibile la bozza definitiva che introduce modifiche alla super agevolazione, che riguardano nello specifico: rimozione delle barriere architettoniche, novita' sulla CILA e nuove categorie soggette al superbonus.
Cambia qualcosa rispetto alla precedente bozza datata 21 maggio 2021 dove si era parlato anche del via libera al Superbonus per le unita' immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari, privi di accesso autonomo dall'esterno. Ipotesi non piu' confermata con l'approvazione dell'ultima bozza cosi' come l'aggiunta al comma 2 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, che avrebbe chiarito la definizione di impianto termico, che avrebbe reso agevolabile gli interventi di efficientamento energetico anche per quegli immobili privi di un impianto termico fisso.
Inoltre, rispetto alla precedente bozza non e' stata piu' presa in considerazione l'estensione del Superbonus per gli interventi realizzati da societa' ed enti sia pubblici sia privati sugli immobili classificati nella categoria catastale D2 che identifica alberghi e pensioni con fine di lucro.
Confermata, invece la novita' sulla CILA.
Come si legge nel comunicato stampa ufficiale del Governo Italiano, il Consiglio dei Ministri si e' riunito venerdi' 28 maggio 2021, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.
Degno di nota e' l'articolo 34 della bozza definitiva che recita "Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana"
Nello specifico, l'articolo prevede modifiche al famigerato articolo 119 del Dl Rilancio.
Va ricordato che il decreto introduce regole di attuazione del PNRR presentato dal Governo alla Commissione Europea. Qui ci sono tutte le notizie dedicate al PNRR che raccontano l'evoluzione della misura e presentano i settori interessati dai fondi per la ripartenza post pandemia Covid-19.
Vediamo adesso nel dettaglio cosa cambia per il Superbonus 110% e quali sono le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni in arrivo.
Novita' Superbonus 110: le modifiche all'articolo 119
Le modifiche attese riguardano l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Di seguito cosa si evince dalla bozza definitiva, approvata il 28 maggio 2021.
Eliminazione barriere architettoniche
Con il Decreto Semplificazioni gli interventi realizzati con l'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche rientrano tra gli interventi trainati. Potranno usufruire dell'agevolazione le persone di eta' superiore a 65 anni. Rientrando tali interventi tra quelli trainati, e' necessario che vengano realizzati congiuntamente ad uno dei lavori antisismici incentivati con il Superbonus.
Nuove categorie catastali
Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni vi e' l'inserimento del comma 10-bis, dove viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
Per questo tipologia di immobili e' valido il superbonus 110% ma e' necessario che i titolari siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica e che abbiano un contratto regolarmente registrato di proprieta', nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito.
In tali casi il limite di spesa ammesso alle detrazioni e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate.
Rientrano tra questi immobili: collegi, i convitti, gli educandati, i ricoveri, gli orfanotrofi, i seminari, i conventi, gli ospizi e le caserme, tutte strutture di carattere collettivo, case di cura ed ospedali (con e senza fine di lucro).
Asseverazioni e CILA
Interessanti novita' anche in materia di asseverazioni, difatti viene sostituito il comma 13 ter che prevede:
"Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e' stata completata in data antecedente al 1� settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all' art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a � mancata presentazione della CILA,
b � interventi realizzati in difformita' dalla CILA,
c � assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo,
d � non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento."